Cittadinanza italiana per nascita
Cittadinanza italiana per nascita
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SU PREVENTIVO
L’ottenimento della Cittadinanza Italiana per nascita, è un servizio che il gruppo di “Italiani.it” con il suo Sportello Unico degli Italiani nel Mondo (SUIM), espleta garantendo la prestazione a partire dalla valutazione dei documenti necessari, confrontandosi con l’Ente fino alla presentazione ed il suo riconoscimento.
SUIM si occupa quindi di tutto l’iter per l’ottenimento della cittadinanza italiana per nascita da cittadino italiano emigrato.
Grazie al supporto di un Team di avvocati e consulenti esterni si offre a dare assistenza per la gestione di pratiche di cittadinanza italiana.
L’intera procedura potrà essere monitorata direttamente dall’utente mediante l’accesso, tramite apposite credenziali, al portale SUIM.
Secondo l’art.1 della legge n.91/1992:
E’ cittadino per nascita:
1) il figlio di padre o di madre cittadini Italiani (c.d. iure sanguinis);
II possesso della cittadinanza italiana per nascita (cittadinanza iure sanguinis) si trasmette di genitore in figlio, indipendentemente dal luogo di nascita. E’ quindi cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini italiani, anche se nato all’estero, purché venga trascritto l’atto di nascita nei registri dello Stato Civile. Dunque, anche il discendente di cittadino italiano nato all’estero è cittadino italiano, purché né lui né i suoi ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) abbiano mai dichiarato di voler rinunciare alla cittadinanza italiana.
2) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. (c.d. iure soli). Questa parte della norma adotta il criterio territoriale (iure soli) solo per ipotesi residuali relative cioè a coloro che, per diverse ragioni, non ottengono una cittadinanza straniera per filiazione.
3) è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza. (c.d. ius soli residuale). La norma contempla un altro dei criteri residuali dello ius soli prevedendo l’attribuzione della cittadinanza al figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica.
4) Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge. Il figlio diventa cittadino italiano a seguito del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale della filiazione, purché questa avvenga durante la minore età.
5) Acquistano, inoltre, la cittadinanza iure sanguinis, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con il genitore, dal momento dell’acquisto-riacquisto. Divenuti maggiorenni, possono rinunciare alla cittadinanza italiana, solo se in possesso di altra cittadinanza.
6) in caso di adozione di minorenne.